martedì 20 gennaio 2009

Statuto dell'Istituto

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA VENETA
del FVG, Istria, Dalmazia e Montenegro

STATUTO


denominazione e scopo

articolo 1

L'Istituto di Cultura e Lingua Veneta del FVG, Istria, Dalmazia e Montenegro è un libero sodalizio culturale, apolitico e apartitico, senza fini di lucro, operante in quest'area e all'estero. Nasce per salvaguardare e promuovere le varie espressioni della cultura veneta nel mondo attraverso ogni forma di diffusione, incluse pubblicazioni, conferenze, corsi di studi, dibattiti, concerti, trasmissioni radiofoniche e televisive, Internet, visite, viaggi anche all'estero, borse di studio, concorsi, congressi, scambi culturali con istituti ed enti che si occupano di analoghi studi e materie.
In previsione della costituzione dell'Euroregione, inoltre, l'Istituto si impegna a creare maggiori contatti e scambi culturali tra il FVG, il Veneto, Slovenia, Croazia e Austria, coinvolgendo anche le comunità italiane presenti nell'area in oggetto e operando per una comune valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico di tutte le genti del territorio (italiane, friulane, venete, giuliano-dalmate, tedesche, slovene, croate).
Si potranno istituire sezioni o sedi di rappresentanza dovunque sia ritenuto opportuno, in Italia ed all'estero.
L'Istituto si prefigge:

a) la salvaguardia e la valorizzazione in ogni sua forma della cultura e della lingua veneta con le sue varianti bisiaca, gradese, maranese, triestina, muggesana, veneta goriziana, veneta liventina, veneta pordenonese, udinese e palmarina nel FVG, e delle varianti venete, istrovenete ed istroromanze della Slovenia, della Croazia e del Montenegro, tenendo comunque sempre presenti anche le parlate delle comunità di giuliani, istriani e dalmati all'estero. Tale tutela potrà essere attuata anche richiedendo apposite leggi regionali e nazionali;
b) l'opera di diffusione a livello internazionale dei valori storici, filologici, linguistici, artistici, ambientali, che hanno caratterizzato le zone suddette;
c) la conservazione e la difesa di peculiarità architettoniche, paesaggistiche, toponomastiche e artistiche dell'ambiente;
d) svolgere opera di difesa delle tradizioni italiane e venete e di conservazione del patrimonio storico e culturale nell'area giuliana e dalmata situata oltreconfine (Slovenia, Croazia e Montenegro);
d) la valorizzazione delle tradizioni folcloriche, delle manifestazioni popolari, degli usi e delle costumanze tipiche;
e) di favorire la formazione di gruppi culturali (tra cui anche cori o quant'altro) che intendano far conoscere e diffondere le varie espressioni - passate e future - della cultura e della lingua veneta nelle zone suddette ma anche di collaborare fattivamente con le varie associazioni culturali ed enti che si occupano con riconosciuta competenza in questi stessi territori della lingua e della cultura friulana, slovena, croata, tedesca;
f) sostenere e promuovere i diritti fondamentali in campo culturale e linguistico delle Comunità Italiane rimaste in Istria, Fiume, Dalmazia e nelle varie regioni della ex Jugoslavia e dell'area balcanica, dove risiedano nuclei di connazionali;
f) promuovere iniziative atte a conservare la storia, la cultura e la memoria degli esuli dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dall'area triestina e isontina;
f) di organizzare tavole rotonde, convegni ed incontri;
g) effettuare attività di formazione nel campo della storia, delle tradizioni e della cultura veneta, nella sua accezione più vasta (compresa la valorizzazione delle lingua veneta e delle sue varianti come le parlate istroromanze), presso le istituzioni scolastiche pubbliche e private, di ogni ordine e grado, sensibili a queste tematiche;
h) di promuovere e di favorire la ricerca storico-archivistica, la raccolta sistematica dei valori trasmessi dalla tradizione orale e della cultura materiale, allo scopo di una migliore conoscenza della cultura e della lingua veneta nel FVG, in Istria e Dalmazia e tra le comunità venete, giuliane e dalmate all'estero;
i) di pubblicare ricerche storico-filologiche o creazioni letterarie e musicali inerenti alla cultura e alla lingua veneta e di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico e artistico di queste zone;
l) di tenere contatti con le comunità di veneti, giuliani, dalmati e friulani all'estero;



SOCI

Articolo 2

L'Istituto di Cultura e Lingua Veneta del FVG, Istria e Dalmazia, si compone delle seguenti categorie di soci:
-Soci ordinari
-Soci sostenitori
-Soci benemeriti
-Soci onorari

La quota di associazione dei soci ordinari e le quote minime dei soci sostenitori sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Vengono nominati soci benemeriti e soci onorari dal Consiglio Direttivo ed iscritti in apposito registro, i soci che si sono segnalati per opere di cultura, per assidua e prolungata attività o per donazioni o cospicui contributi elargiti a favore dell'Istituto.

Articolo 3

Tutte le categorie dei Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale e altresì diritto di ricevere tutte le pubblicazioni con la riduzione percentuale sul prezzo di copertina stabilito dal Consiglio Direttivo. Nessuno dei soci può fare interventi orali o scritti a nome dell'Istituto senza aver ricevuto autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.
Il nuovo socio viene iscritto all'Associazione dopo aver inoltrato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che autonomamente può decidere se ammettere o no il socio. Il socio ha comunque diritto di voto solo se risulta iscritto da almeno 3 mesi.

Articolo 4

L'assunzione della qualità di socio non è soggetta ad alcuna limitazione di tipo temporale, eccetto l'obbligo di versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per dimissione, per depennazione o per radiazione.
Le dimissioni.
Vengono rassegnate mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno; scaduto tale termine, la qualità di socio s'intende tacitamente rinnovata per un altro anno.
La depennazione.
Avviene a cura del Consiglio Direttivo, nei confronti dei soci morosi da due anni.
La radiazione.
È deliberata, inappellabilmente, dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia un contegno o svolga attività pregiudizievoli alla vita dell'Associazione e che abbia subito condanne per reati infamanti.
Contro il provvedimento di radiazione è dato ricorso, entro un mese dalla comunicazione, all'Assemblea, che decide inappellabilmente.

ORGANI SOCIALI

Articolo 5

Sono organi dell''Istituto di Cultura e Lingua Veneta del FVG, Istria e Dalmazia:

- il Presidente
- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti


articolo 6

Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale è un organo deliberativo, formato dai soci in regola con il pagamento dei canoni ai quali spetta un voto ciascuno; può essere ordinaria o straordinaria. L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'elenco delle materie da trattare deve essere affisso alla porta esterna o all'albo della sede sociale e sui principali quotidiani locali.
a) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, con avviso diramato almeno 10 giorni da parte del Consiglio stesso.
b) L'Assemblea Generale Ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Nessun socio potrà essere portatore di più di una delega: la delega dovrà essere nominativa e firmata dal delegante.
c) Compito dell'Assemblea, in caso di proposta di scioglimento dell'Istituto da parte del Consiglio Direttivo, è di valutare se la proposta ha fondate motivazioni e, in caso di dubbio, di richiedere al Consiglio Direttivo di dare notizia della possibile chiusura dell'Istituto a tutti i soci ed agli organi di stampa locali.

articolo 7

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocabile in qualsiasi data dal Consiglio Direttivo, oppure nel caso di particolari contingenze dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure, su richiesta di un numero pari ad un terzo dei soci, oppure dal Presidente in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
Per la sua validità valgono le norme che regolano l'Assemblea Generale Ordinaria.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Istituto sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 della totalità dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.

articolo 8

Compiti dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale Ordinaria:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il Conto Consuntivo dell'esercizio precedente composto da un rendiconto economico e da uno finanziario, la Relazione morale e finanziaria, il Bilancio preventivo;
- propone nuove manifestazioni ed altre forme di attività in armonia con le finalità costitutive dell'Istituto;
- propone a maggioranza dei presenti eventuali modifiche allo Statuto;
- stabilisce la sede e l'epoca dei Congressi.

articolo 9

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera soltanto sugli argomenti per i quali essa è stata convocata.

articolo 10

Consiglio Direttivo.
L'Istituto è retto da un Consiglio Direttivo di tre soci eletti dall'Assemblea Generale con votazione personale, segreta e a voto limitato.
a) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e l'Economo: queste ultime due figure possono essere scelte tra i soci non eletti, in tal caso senza diritto di voto.
b) Il Consiglio Direttivo viene eletto per la durata di 6 anni, i posti rimasti vacanti nel Consiglio, durante i 6 anni di carica, vengono rioccupati dai soci che nella graduatoria seguono immediatamente gli eletti.
c) I membri che senza giustificato motivo trascurino di prendere parte a più di tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo devono, dal Consiglio Direttivo stesso, essere dichiarati decaduti dalla carica.
d) Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il disimpegno di soli lavori di ordinaria amministrazione, fino alla consegna dei poteri del Consiglio Direttivo ad esso subentrante.
e) I membri del Consiglio direttivo sono sempre rieleggibili. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario dell'Istituto, si devono redigere dei verbali, da conservare in appositi registri.
f) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
g) Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente. I componenti sono convocati con partecipazione personale, che deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della data della seduta.

articolo 11

Compiti del Consiglio Direttivo.
È compito del Consiglio Direttivo:
a) fissare il programma di attività del sodalizio;
b) curarne l'esecuzione;
c) favorire la formazione di gruppi culturali che siano in carattere con gli scopi dell'Istituto e che si prefiggano di mettere in atto delle particolari attività guidate da persone particolarmente competenti nel loro campo che assumeranno l guida del gruppo e, di conserva, con il Consiglio Direttivo svilupperanno le attività particolari inserendole in programmi annuali;
d) stabilire le date di convocazione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea Generale, determinando l'ordine del giorno;
e) organizzare congressi, tavole rotonde, dibattiti;
f) decidere sull'ammissione dei nuovi soci e sull'esclusione di altri;
g) far osservare lo Statuto ed amministrare l'Associazione;
h) sottoporre all'Assemblea Generale i conti consuntivi economico e finanziario ed i bilanci preventivi, copia dei quali devono essere messi a disposizione degli intervenuti; successivamente i bilanci approvati saranno a disposizione per la visione dei soci che ne facciano richiesta solo presso la sede sociale;
i) eseguire i deliberati dell'Assemblea Generale;
l) formulare all'Assemblea Generale proposte di elezione a soci onorari e benemeriti;
m) sovraintendere all'Amministrazione del patrimonio;
n) coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività.


Articolo 12

Presidente.
Il Presidente è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
Il Presidente:
a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in caso di giudizio;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzioni delle deliberazioni;
c) delega un consigliere che lo sostituisca in caso di una sua assenza o impedimento;
d) firma gli atti sociali di ordinaria amministrazione e su delega del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione;
e) esercita, in caso di particolare urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di chiederne convalida alla successiva riunione del Consiglio Direttivo stesso. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo vedi articolo n. 7.

articolo 13

Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'Assemblea Generale, si compone di n. 3 membri tra i quali viene nominato un Presidente. I suoi compiti sono quelli previsti dalle leggi vigenti e tradizionali dell'ufficio.
Il bilancio e il conto consuntivo devono essere accompagnati nella presentazione all'Assemblea da una relazione.
Il Collegio può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e può chiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Patrimonio

articolo 14

L'Istituto può possedere oltre che beni mobili anche beni immobili. Il patrimonio è costituito dalle quote associative; dal fondo pubblicazioni, da eventuali altre entrate derivanti dall'attività dell'Associazione stessa, dalle suppellettili, dall'archivio, dalla biblioteca e da eventuali donazioni.

articolo 15

In caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio sociale passerà, tramite delibera dell'Assemblea, ad altre associazioni aventi simili finalità.

articolo 17

Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

articolo 18

Il Consiglio Direttivo può predisporre e sottoporre all'Assemblea straordinaria per la loro approvazione, appositi regolamenti che dispongano sulle seguenti materie:
a. la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio preventivo e dei conti consuntivi;
b. le formalità di convocazione delle assemblee;
c. le modalità di elezione delle cariche sociali.

articolo 19

Per quanto non contemplato nel presente statuto avranno vigore le vigenti leggi.

Grado (GO), 1 gennaio 2007

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